Page 134 - RSE Energia elettrica anatomia costi
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La bolletta elettrica nazionale
e le sue principali componenti
4.5 oneRi fisCali
La fiscalità che grava sui consumi di elettricità in Italia è regola-
ta in primo luogo dalla direttiva 2003/96/EC del Consiglio Europeo
entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Tale direttiva veniva incontro
all’esigenza di armonizzare a livello europeo la tassazione dei prodot -
ti energetici, tra i quali l’elettricità. A sua volta tale esigenza nasceva
dal perseguimento di due obiettivi fondamentali: la tutela del buon
funzionamento del mercato interno attraverso la fissazione nella Co -
munità Europea di livelli minimi di tassazione per la maggior parte
dei prodotti energetici, compresi l’elettricità; e l’attuazione di poli -
tiche energetiche in grado di contribuire a rendere attuabili gli im-
pegni assunti dall’Unione Europea per la protezione e salvaguardia
dell’ambiente, tra i quali quelli previsti dal protocollo di Kyoto.
La direttiva, stabilendo per ogni prodotto energetico dei livelli
-
minimi di tassazione, risponde ad entrambi gli obiettivi di cui so
pra: in modo evidente rispetto al primo (garantire la concorrenza
nel mercato interno); in modo meno evidente ma altrettanto deter -
minante rispetto al secondo, perché consentendo una tassazione più
elevata per i prodotti energetici più inquinanti ne riduce la propen -
sione all’utilizzo, favorendo i prodotti meno inquinanti.
Ciò detto si riconosce comunque che agli Stati membri deve es -
sere lasciata la flessibilità necessaria per definire e attuare politiche
adeguate al loro contesto nazionale.
In questo quadro generale si inseriscono quindi gli oneri fiscali
gravanti sull’energia elettrica in Italia, divisi in accise ed Imposta
sul Valore Aggiunto. È bene ricordare che l’accisa è un’imposta che
grava sulla quantità dei beni prodotti, a differenza dell’IVA che incide
sul valore; infatti l’IVA è espressa in aliquote applicate al valore del
prodotto, mentre l’accisa si esprime in termini di aliquote rapportate
all’unità di misura del prodotto. Nel caso dell’energia elettrica l’ali -
quota è rapportata al kWh.
L’accisa concorre a formare il valore dei prodotti: ciò vuol dire
che l’IVA sui prodotti soggetti ad accisa grava anche sulla stessa acci -
sa, configurandosi, per la quota parte del prezzo finale rappresentata
dall’accisa, come una tassa sulla tassa. Attualmente le accise sull’e -
nergia elettrica sono definite:
■ ■ per le abitazioni (usi domestici) dall’art. 17 del Decreto Legge
23/02/1995 n. 41 convertito dalla Legge 22/03/1995 n. 85;
■ ■ per tutti le altre tipologie di consumi, dall’art. 3-bis del Decreto
Legge 02/02/2012 n. 16 convertito dalla Legge 26/04/2012 n. 44.
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e le sue principali componenti
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La fiscalità che grava sui consumi di elettricità in Italia è regola-
ta in primo luogo dalla direttiva 2003/96/EC del Consiglio Europeo
entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Tale direttiva veniva incontro
all’esigenza di armonizzare a livello europeo la tassazione dei prodot -
ti energetici, tra i quali l’elettricità. A sua volta tale esigenza nasceva
dal perseguimento di due obiettivi fondamentali: la tutela del buon
funzionamento del mercato interno attraverso la fissazione nella Co -
munità Europea di livelli minimi di tassazione per la maggior parte
dei prodotti energetici, compresi l’elettricità; e l’attuazione di poli -
tiche energetiche in grado di contribuire a rendere attuabili gli im-
pegni assunti dall’Unione Europea per la protezione e salvaguardia
dell’ambiente, tra i quali quelli previsti dal protocollo di Kyoto.
La direttiva, stabilendo per ogni prodotto energetico dei livelli
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minimi di tassazione, risponde ad entrambi gli obiettivi di cui so
pra: in modo evidente rispetto al primo (garantire la concorrenza
nel mercato interno); in modo meno evidente ma altrettanto deter -
minante rispetto al secondo, perché consentendo una tassazione più
elevata per i prodotti energetici più inquinanti ne riduce la propen -
sione all’utilizzo, favorendo i prodotti meno inquinanti.
Ciò detto si riconosce comunque che agli Stati membri deve es -
sere lasciata la flessibilità necessaria per definire e attuare politiche
adeguate al loro contesto nazionale.
In questo quadro generale si inseriscono quindi gli oneri fiscali
gravanti sull’energia elettrica in Italia, divisi in accise ed Imposta
sul Valore Aggiunto. È bene ricordare che l’accisa è un’imposta che
grava sulla quantità dei beni prodotti, a differenza dell’IVA che incide
sul valore; infatti l’IVA è espressa in aliquote applicate al valore del
prodotto, mentre l’accisa si esprime in termini di aliquote rapportate
all’unità di misura del prodotto. Nel caso dell’energia elettrica l’ali -
quota è rapportata al kWh.
L’accisa concorre a formare il valore dei prodotti: ciò vuol dire
che l’IVA sui prodotti soggetti ad accisa grava anche sulla stessa acci -
sa, configurandosi, per la quota parte del prezzo finale rappresentata
dall’accisa, come una tassa sulla tassa. Attualmente le accise sull’e -
nergia elettrica sono definite:
■ ■ per le abitazioni (usi domestici) dall’art. 17 del Decreto Legge
23/02/1995 n. 41 convertito dalla Legge 22/03/1995 n. 85;
■ ■ per tutti le altre tipologie di consumi, dall’art. 3-bis del Decreto
Legge 02/02/2012 n. 16 convertito dalla Legge 26/04/2012 n. 44.
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