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Il sistema di incentivazione







In linea di principio si può assumere che tale prezzo sia prossimo al
valore di mercato; ad esempio, il dato medio di febbraio 2015 è quello
riportato nella seconda riga della tabella. Nell’ipotesi di maggiora-
zione massima si avrebbe un ricavo complessivo di circa 75 €/MWh.
L’erogazione dell’incentivo avviene da parte del GSE sulla base della
misura della quantità di gas immesso in rete, espressa in MWh, cer-
tifcata e trasmessa al GSE, al netto dei consumi energetici dell’im-
pianto di produzione, individuati questi ultimi con modalità
stabilite dall’AEEGSI ogni anno. Le modalità di misurazione e di cal-
colo dei quantitativi incentivabili sono specifcate negli articoli 31,
32, 33, 36 e 53 della Delibera 46/2015/R/Gas dell’AEEGSI.
La Delibera 46/2015/R/Gas stabilisce, all’articolo 31, che la quantità
di biometano ammessa agli incentivi considera il potere calorifco
inferiore del biometano, in coerenza con quanto previsto dall’arti-
colo 44 del Decreto 26 aprile 2010. L’articolo 32 conferma che la de-
terminazione delle quantità ammesse all’incentivo è effettuata di
norma con riferimento a periodi di durata mensile.
L’immissione in rete può avvenire direttamente o mediante uso di
carri bombolai per coprire la distanza tra impianto di produzione e
punto di immissione.
Nel primo caso, articolo 33 della Delibera 46/2015/R/Gas, la quantità
ammessa all’incentivo è quella determinata sulla base dei dati ri-
levati dai sistemi di misura nel punto di immissione in rete. Nel se-
condo caso, articolo 36 della Delibera 46/2015/R/Gas, la quantità
ammessa all’incentivo sarà invece il valore minimo tra:
a) la quantità determinata sulla base dei dati di misura rilevati nei
pressi del punto predisposto per il carico dei carri bombolai;
b) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di
misura nel punto di immissione in rete.

In entrambi i casi andranno sottratti i MWh fsici consumati nello
stesso intervallo temporale come ausiliari per la produzione del bio-
metano. Per le modalità di determinazione dei consumi energetici
si fa riferimento all’articolo 53 della Delibera 46/2015/R/Gas, che
fssa il perimetro rilevante includendovi:


i) i consumi dell’impianto di produzione del biogas;
ii) i consumi dell’eventuale impianto di gassifcazione;
iii) i consumi dell’impianto di purifcazione o upgrading;
iv) i consumi dell’eventuale impianto di compressione ai fni del-
l’immissione in rete.




Biometano: a che punto siamo. Le regole, la fliera, le barriere 23
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