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Il sistema di incentivazione








stimabile a priori, in quanto dipende dalla trattativa privata con-
dotta con il gestore dell’impianto cogenerativo, a meno ovviamente
che i due soggetti, produttore del biometano e gestore dell’impianto,
non coincidano.
In secondo luogo, l’incentivo è modulato non dalla capacità nomi-
nale dell’impianto di produzione di biometano, ma dalla taglia del-
l’impianto CAR, secondo i criteri fssati dal Decreto 6 luglio 2012. Lo
stesso avviene per le biomasse impiegate per produrre il biogas
grezzo, che vanno parimenti a modulare la tariffa del MWh elettrico
riconosciuto dal GSE sulla base di quanto già stabilito dai commi 4
e 5 dell’articolo 8 (Disposizioni specifche per gli impianti alimentati da
biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili) del Decreto 6 luglio 2012.
A tale proposito va sottolineato che il legislatore, all’articolo 5
comma 4 del DM 5 dicembre 2013, ha stabilito che per impianti CAR
alimentati a biometano non vale l’articolo 26 del Decreto 6 luglio
2012, che riconosce un premio per l’assetto cogenerativo incremen-
tato di 30 €/MWh nel caso di impianti CAR alimentati da biogas che
prevedano il recupero dell’azoto dalle sostanze trattate con la fna-
lità di produrre fertilizzanti.
Il produttore di biometano destinato a impianti CAR avrà a dispo-
sizione differenti opzioni per il trasporto fsico del gas.
Potrà immetterlo direttamente nella rete di trasporto o distribu-
zione secondo le modalità previste dall’articolo 2 del DM 5 dicembre
2013 e con quantità ammesse all’incentivo pari al minimo delle se-
guenti determinazioni:


a) la quantità determinata sulla base dei dati rilevati dai sistemi di
misura nel punto di immissione in rete;
b) la quantità prelevata dalla rete di trasporto o distribuzione del
gas naturale nel sito di consumo, al netto dei consumi effettuati
nel medesimo sito per usi diversi rispetto alle fattispecie incen-
tivate ai sensi del Decreto Biometano;
c) la quantità riportata nei contratti bilaterali con il gestore dell’im-
pianto CAR.


Le modalità di misurazione dei quantitativi di biometano ammis-
sibili sono defnite negli articoli 34 e 35 della Delibera 46/2015/R/Gas.
Nel caso invece di impianti di produzione di biometano con con-
nessione diretta al sito di consumo del biometano, la quantità am-
messa all’incentivo è determinata sulla base dei dati rilevati dai
sistemi di misura nel punto di connessione dell’impianto di produ-



Biometano: a che punto siamo. Le regole, la fliera, le barriere 27
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