Page 25 - RSE_Colloquia_2016
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La Delibera 46/2015/R/Gas stabilisce altresì che questi consumi
siano determinati sulla base di misure effettive.





1.3 Ritiro dedicato dal GSE


È defnito ritiro dedicato, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del DM 5
dicembre 2013, il ritiro da parte del GSE del biometano prodotto, in
alternativa alla vendita diretta sul mercato. Questa opzione eserci-
tabile dal produttore di biometano è consentita agli impianti con
capacità produttiva inferiore o uguale a 500 Sm /h.
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Le procedure, gli obblighi di tutte le parti coinvolte (produttore di
biometano, responsabile di bilanciamento, imprese di trasporto e
distribuzione e GSE) e le modalità di copertura delle risorse neces-
sarie al GSE sono state defnite dalla Delibera dell’Autorità AEEGSI
210/2015/R/Gas, con riferimento anche a quanto stabilito dalla pre-
cedente delibera AEEGSI 208/2015/R/Gas.
L’obiettivo dichiarato dell’Autorità nella formulazione di tali deli-
berazioni è di defnire per il ritiro dedicato una disciplina affne a
quella esistente per il settore elettrico, stabilendo che il GSE sia te-
nuto a vendere i quantitativi acquistati dai produttori a condizioni
di mercato.
Secondo la deliberazione AEEGSI 210/2015/R/Gas i produttori che
intendono avvalersi dell’opzione del ritiro dedicato dovranno ri-
chiedere al GSE il ritiro dell’intera produzione, al netto di eventuali
autoconsumi. Non sarà quindi possibile cedere la produzione di bio-
metano in parte sul mercato e in parte al GSE.
I produttori che non intendono avvalersi del ritiro dedicato e tutti
quelli che non possiedono i requisiti richiesti per accedere a questa
opzione (impianti con produzione oraria nominale superiore a 500
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Sm /h), dovranno invece vendere direttamente o indirettamente il
biometano ad un utente di bilanciamento alle condizioni defnite
nei singoli contratti.
Le modalità con cui è incentivato il biometano ritirato dal GSE sono
trattate nell’articolo 3 comma 3 del DM 5 dicembre 2013. Il soggetto
produttore invia apposita richiesta di stipula del contratto al GSE
che defnisce uno standard di contratto; il GSE vende il biometano
ritirato sul mercato del gas naturale, previa abilitazione ad operare
al punto di scambio virtuale. Il punto di scambio virtuale (PSV), de-
fnito dalla Delibera AEEGSI 22/04, è un hub virtuale in cui è possibile



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