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3.1 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA
L’efficienza energetica degli edifici è regolata da una normativa
ricca e complessa, che include atti europei, nazionali e regionali, in
virtù delle modalità con le quali sono state attribuite le deleghe sul
tema dell’energia.
È da tempo che in Europa si è diffusa la consapevolezza che il
comparto civile rappresenti un settore strategico, essendo un’impor-
tante voce di spesa energetica e avendo ampie potenzialità di rispar-
mio. Tuttavia è dal 2008, con la formulazione dei noti obiettivi 20-20-
20, che si assiste a una decisa svolta che ha portato nel giro di pochi
anni all’emissioni di nuove direttive.
In Italia il tema del risparmio energetico negli edifici ha visto la
prima formulazione di uno specifico provvedimento legislativo con
la legge n. 373/1976 Norme per il contenimento del consumo energetico
per usi termici negli edifici, attuata attraverso DPR numero 1.052 del
28.06.1977, DM 10.03.1977 e DM 30.07.1986. A questa hanno fatto
seguito la legge numero 308/1982, che ha introdotto il concetto di in -
centivazione al risparmio, e la fondamentale legge numero 10/1991
Attuazione del Piano Energetico Nazionale mediante l’utilizzo razionale
dell’energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia, alla quale però sono seguiti solo una parte dei decreti di
attuazione previsti.
Fra questi, si segnalano il DPR 26.08.1993 numero 412 e s.m.i.
(successive modifiche e integrazioni) che disciplina la progettazione,
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l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termi
ci degli edifici; e il DL 31 marzo 1998 numero 112, che delega alle
Regioni il compito di regolamentare in tema di certificazione ener -
getica. Si arriva, infine, al DLgs n. 192/2005 e da qui parte la fase
“più moderna”, sintetizzata in Tabella 3.1 (in azzurro la legislazione
italiana e in giallo quella europea).




3.1.1 Gli edifici a energia quasi zero
La direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edili-
zia ha introdotto il concetto di edificio a energia quasi zero (NZEB,
dall’inglese Nearly Zero Energy Building), definendolo come un edifi-
cio ad altissima prestazione energetica il cui fabbisogno energetico
molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura signifi-
cativa da energia da fonti rinnovabili.
Gli Stati Membri, attraverso opportuni provvedimenti legislativi,
stanno intervenendo perché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edi -

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