Page 55 - RSE_Efficienza_edifici
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Le detrazioni fiscali, introdotte dalla Legge finanziaria 2007 (Legge
27/12/06, n. 296), rappresentano una efficace e organica modalità di
incentivazione mirata alla riqualificazione e valorizzazione energetica
del patrimonio edilizio esistente (edifici, parti di edifici o unità im -
mobiliari di qualunque destinazione d’uso ma dotati di impianto di
riscaldamento). Si tratta di un pacchetto di disposizioni contenute in
6 commi (344-349) dell’unico articolo 1 della legge. In particolare, i
commi 344-347 individuano i quattro filoni principali di intervento
che riguardano precisamente la riduzione del fabbisogno energetico
per il riscaldamento, l’incremento dell’isolamento termico dell’involu -
cro dell’edificio (finestre, coibentazioni, pavimenti), l’installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda e la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale con altri di maggior efficienza.
Per queste tipologie di intervento è riconosciuta una detrazione
dall’imposta lorda, a valere su Irpef e Ires, pari a una percentuale,
fissata per legge, delle spese sostenute per la loro realizzazione. Pos-
sono pertanto accedere a tale incentivo le persone fisiche, i contri-
buenti che conseguono redditi d’impresa, le associazioni di profes-
sionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commer-
ciale, mentre ne sono escluse le Pubbliche Amministrazioni.
Il DM 28/12/12 (Decreto Conto Termico), in attuazione dell’art.
28 del DLgs 28 del 03/03/11, regola l’incentivazione di interventi
di piccole dimensioni finalizzati all’efficientamento energetico e alla
produzione di energia termica da fonti rinnovabili. In particolare,
in analogia a quanto indicato dalla Legge 296 del 27/12/06, sono
previsti interventi sull’involucro di edifici esistenti e la sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale con impianti più efficienti
o alimentati da fonti rinnovabili. Si tratta, in sintesi, di un sistema
di incentivazione che comprende tutti gli interventi di produzione
di energia termica rinnovabile, integra quanto previsto dalla Legge
296/06, e costituisce - per le Pubbliche Amministrazioni che non
possono avvalersi delle detrazioni fiscali - un meccanismo più sem -
plice di quello dei Certificati Bianchi. Anche in questo caso l’incenti -
vo è determinato sulla base della spesa sostenuta per la realizzazione
dell’intervento, espressa in termini di costo unitario.
Il sistema di incentivazione dei Certificati Bianchi, introdotto nel -
la legislazione italiana dai due DM del 20/07/04 e s.m.i. e modificato
recentemente dal DM 28/12/2012, risulta sostanzialmente differen -
te dai due precedenti in quanto si basa su un complesso meccanismo
che prevede, per i distributori di energia elettrica e gas con più di
50.000 clienti finali, l’obbligo di conseguire annualmente risparmi
energetici negli usi finali di energia quantificati, per legge, in nume-
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Le detrazioni fiscali, introdotte dalla Legge finanziaria 2007 (Legge
27/12/06, n. 296), rappresentano una efficace e organica modalità di
incentivazione mirata alla riqualificazione e valorizzazione energetica
del patrimonio edilizio esistente (edifici, parti di edifici o unità im -
mobiliari di qualunque destinazione d’uso ma dotati di impianto di
riscaldamento). Si tratta di un pacchetto di disposizioni contenute in
6 commi (344-349) dell’unico articolo 1 della legge. In particolare, i
commi 344-347 individuano i quattro filoni principali di intervento
che riguardano precisamente la riduzione del fabbisogno energetico
per il riscaldamento, l’incremento dell’isolamento termico dell’involu -
cro dell’edificio (finestre, coibentazioni, pavimenti), l’installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda e la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale con altri di maggior efficienza.
Per queste tipologie di intervento è riconosciuta una detrazione
dall’imposta lorda, a valere su Irpef e Ires, pari a una percentuale,
fissata per legge, delle spese sostenute per la loro realizzazione. Pos-
sono pertanto accedere a tale incentivo le persone fisiche, i contri-
buenti che conseguono redditi d’impresa, le associazioni di profes-
sionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commer-
ciale, mentre ne sono escluse le Pubbliche Amministrazioni.
Il DM 28/12/12 (Decreto Conto Termico), in attuazione dell’art.
28 del DLgs 28 del 03/03/11, regola l’incentivazione di interventi
di piccole dimensioni finalizzati all’efficientamento energetico e alla
produzione di energia termica da fonti rinnovabili. In particolare,
in analogia a quanto indicato dalla Legge 296 del 27/12/06, sono
previsti interventi sull’involucro di edifici esistenti e la sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale con impianti più efficienti
o alimentati da fonti rinnovabili. Si tratta, in sintesi, di un sistema
di incentivazione che comprende tutti gli interventi di produzione
di energia termica rinnovabile, integra quanto previsto dalla Legge
296/06, e costituisce - per le Pubbliche Amministrazioni che non
possono avvalersi delle detrazioni fiscali - un meccanismo più sem -
plice di quello dei Certificati Bianchi. Anche in questo caso l’incenti -
vo è determinato sulla base della spesa sostenuta per la realizzazione
dell’intervento, espressa in termini di costo unitario.
Il sistema di incentivazione dei Certificati Bianchi, introdotto nel -
la legislazione italiana dai due DM del 20/07/04 e s.m.i. e modificato
recentemente dal DM 28/12/2012, risulta sostanzialmente differen -
te dai due precedenti in quanto si basa su un complesso meccanismo
che prevede, per i distributori di energia elettrica e gas con più di
50.000 clienti finali, l’obbligo di conseguire annualmente risparmi
energetici negli usi finali di energia quantificati, per legge, in nume-
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