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c. 347. Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizza-
zione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di
pompe di calore ad alta efficienza o geotermici a bassa entalpia con
messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione. Anche
in questo caso le spese detraibili riguardano i vari aspetti coinvol -
ti nella esecuzione dell’opera, quali lo smontaggio e dismissione
dell’impianto esistente, la fornitura delle varie apparecchiature,
eccetera (Art. 3 c. 1 lett. c. 2 del DM 19/02/07 e s.m.i.).
È richiesto che le caldaie a condensazione ad aria o ad acqua abbiano
un rendimento termico utile η u, superiore a valori di soglia fissati dalla
normativa stessa e che, se tecnicamente fattibile, su tutti i corpi scaldanti
7
siano applicate valvole termostatiche a bassa inerzia termica o soluzioni
analoghe. Ulteriori requisiti sono specificati per gli impianti con potenza
nominale del focolare ≥100 kW (Art. 9 c. 2 DM 19/02/07). Gli impianti
dotati di pompa di calore ad alta efficienza o geotermici a bassa ental -
pia devono rispettare valori limite del coefficiente di prestazione (COP) e
dell’indice di efficienza energetica (EER) 8 .
Rientrano nelle detrazioni anche le spese per le prestazioni pro -
fessionali richieste per la realizzazione degli interventi e la redazio-
ne dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica. Tutte le
spese si intendono comprensive di IVA.
L’ultimo aggiornamento è stato apportato dalla Legge 23/12/14 nu -
mero 190 che, all’art. 1 c. 47, ha modificato l’art. 14 del DL 63/2013, pro -
rogando al 31/12/2015 la percentuale del 65 per cento di spesa detraibile
ed estendendola anche a tre nuove tipologie di intervento: interventi su
parti comuni di edifici condominiali (art. 1117 e 1117-bis del Codice civile)
per spese sostenute dal 06/06/13 al 31/12/15 (art. 14 c. 2a); acquisto e
posa in opera di schermature solari per spese sostenute dal 01/01/15 al
31/12/15 fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro (art.
14 c. 2b); e infine, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomas -
se combustibili per spese sostenute dal 01/01/15 al 31/12/15 fino a un
valore massimo della detrazione di 30.000 euro (art. 14 c. 2bis).
7 A carico pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale, η u ≥ 93
+ 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale
del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di
400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.
8 Tabelle 1-2-3 dell’Allegato I del DM 06/08/09.
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c. 347. Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizza-
zione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di
pompe di calore ad alta efficienza o geotermici a bassa entalpia con
messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione. Anche
in questo caso le spese detraibili riguardano i vari aspetti coinvol -
ti nella esecuzione dell’opera, quali lo smontaggio e dismissione
dell’impianto esistente, la fornitura delle varie apparecchiature,
eccetera (Art. 3 c. 1 lett. c. 2 del DM 19/02/07 e s.m.i.).
È richiesto che le caldaie a condensazione ad aria o ad acqua abbiano
un rendimento termico utile η u, superiore a valori di soglia fissati dalla
normativa stessa e che, se tecnicamente fattibile, su tutti i corpi scaldanti
7
siano applicate valvole termostatiche a bassa inerzia termica o soluzioni
analoghe. Ulteriori requisiti sono specificati per gli impianti con potenza
nominale del focolare ≥100 kW (Art. 9 c. 2 DM 19/02/07). Gli impianti
dotati di pompa di calore ad alta efficienza o geotermici a bassa ental -
pia devono rispettare valori limite del coefficiente di prestazione (COP) e
dell’indice di efficienza energetica (EER) 8 .
Rientrano nelle detrazioni anche le spese per le prestazioni pro -
fessionali richieste per la realizzazione degli interventi e la redazio-
ne dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica. Tutte le
spese si intendono comprensive di IVA.
L’ultimo aggiornamento è stato apportato dalla Legge 23/12/14 nu -
mero 190 che, all’art. 1 c. 47, ha modificato l’art. 14 del DL 63/2013, pro -
rogando al 31/12/2015 la percentuale del 65 per cento di spesa detraibile
ed estendendola anche a tre nuove tipologie di intervento: interventi su
parti comuni di edifici condominiali (art. 1117 e 1117-bis del Codice civile)
per spese sostenute dal 06/06/13 al 31/12/15 (art. 14 c. 2a); acquisto e
posa in opera di schermature solari per spese sostenute dal 01/01/15 al
31/12/15 fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro (art.
14 c. 2b); e infine, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomas -
se combustibili per spese sostenute dal 01/01/15 al 31/12/15 fino a un
valore massimo della detrazione di 30.000 euro (art. 14 c. 2bis).
7 A carico pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale, η u ≥ 93
+ 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale
del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di
400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.
8 Tabelle 1-2-3 dell’Allegato I del DM 06/08/09.
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