Page 57 - RSE_Colloquia_2016
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toprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas, che per-
metterebbe, nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 184 bis
del Testo Unico Ambientale, di impiegare alcune matrici di origine
non vergine idonee alla produzione di bioenergia e biometano,
senza incorrere nel rischio di dover disporre delle autorizzazioni
necessarie alla gestione di rifuti.
Tale mancato aggiornamento limita i tipi di sottoprodotti impiega-
bili nella produzione di biometano, restringendo di conseguenza
anche la possibilità di accesso alla premialità di cui all’articolo 3
comma 5 del DM del 5 dicembre 2013.


Rifuti ammessi
Il DM 5 dicembre 2013 offre una defnizione ambigua dei rifuti am-
messi alla produzione di biometano di cui è consentita l’immissione
in rete (articolo 8 comma 9 del DM 5 dicembre 2013) e del biometano
ammesso alla maggiorazione di cui all’articolo 33 comma 5 del de-
creto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (articolo 4 comma 3 del DM 5
dicembre 2013); tutte le categorie di rifuti di natura organica, non
pericolose e caratterizzate da flussi omogenei (siano essi “speciali”,
quali i flussi generati dall’industria agro-alimentare simili ai mate-
riali di cui all’allegato 1-A del Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico 6 luglio 2012, ma non classifcabili come “sottoprodotti”
ai sensi dell’articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/06, oppure
“urbani” derivanti da raccolta differenziata) dovrebbero essere am-
messe alla produzione di biometano per immissione in rete e do-
vrebbero poter benefciare delle incentivazioni previste.


Accesso a maggiorazione di cui all’articolo 33, comma 5
del Decreto Legislativo 28/11
In base a quanto disposto dai commi 3 e 6 dell’articolo 4 del DM 5
dicembre 2013, nonché dal successivo comma 3 dell’articolo 6, la
maggiorazione di cui all’articolo 33, comma 5 del Decreto Legislativo
28/11 è riconosciuta a condizione che l’autorizzazione alla costru-
zione e all’esercizio dell’impianto di produzione di biometano con-
tenga esplicita indicazione di utilizzo esclusivo di una o più delle
materie riportate in elenco nella norma. Appare fondamentale un
chiarimento sui due termini sottolineati, ossia:
1. Per “utilizzo”, sarebbe opportuno chiarire che il verbo si riferisce
espressamente all’utilizzo ai fni della produzione di biogas. La
maggior parte delle aziende che trattano rifuti organici hanno
autorizzazioni che consentono la ricezione di tipologie di rifuti



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