Cerca nel sito per parola chiave

rapporti - Deliverable

2.1.2-Regolamentazioni dell’esercizio delle reti elettriche: contributi all’attività del TC 8 IEC e TCX CENELEC nel 2004

rapporti - Deliverable

2.1.2-Regolamentazioni dell’esercizio delle reti elettriche: contributi all’attività del TC 8 IEC e TCX CENELEC nel 2004

Recently updated on Aprile 7th, 2021 at 12:32 pm

Nel corso del 2004 hanno preso l’avvio alcune attività previste nello scopo dell’IEC TC 8 e del CENELEC TC 8X. Il contributo nazionale è stato molto forte soprattutto per le attività connesse con la definizione delle regole di interfacciamento alla rete elettrica. Sono state inviate in IEC, oltre ad una panoramica della situazione italiana, le due norme italiane specifiche in materia (CEI 11-20 e CEI 11-32) nella versione inglese. Il contributo italiano è consistito nel ribadire che, per quanto attiene alle regole di funzionamento e di sicurezza relative alla interattività tra stazioni di generazione e reti elettriche, quindi ad un sistema elettrico, tale interazione deve essere regolamentata nei punti di interfacciamento e non può essere diversa a seconda del processo di generazione, se non in alcuni dettagli che devono essere accettati sia dai costruttori di stazioni di generazione che dai gestori delle reti di distribuzione. Inoltre, per quanto attiene gli aspetti coperti attualmente dalla norma italiana CEI 11-20 relativi alle regole di connessione di qualsiasi generatore alla rete MT e BT nazionale, si è operato, in ambito europeo, al fine di evitare che le regole attualmente in discussione sulla micro-cogenerazione (fino a 25 A per fase in bassa tensione) siano in contrasto con le prescrizioni italiane. Le motivazioni dell’azione italiana risiedono nel fatto che si tratta di regole di interfacciamento alla rete non complete che non tengono conto delle esigenze di quest’ultima e delle diversità di ciascuna tipologia di generazione-cogenerazione. Inoltre, il rapporto con i gestori delle reti di distribuzione sarebbe regolato da un accordo in cui si avvisa a posteriori dell’avvenuta messa in parallelo alle reti dei gestori, mentre occorrerebbe un contratto stipulato a priori; infine, ogni costruttore di impianti di produzione di energia elettrica potrebbe proporre prescrizioni di connessione proprie: occorre, invece, stilare norme di connessione generali a cui far riferimento, altrimenti si rischia di ottenere una successione di norme di sistema talmente settoriali e numerose da disorientare i loro utilizzatori.

Progetti

Commenti