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Che cosa si intende per Accesso civico semplice e Accesso civico generalizzato?

L’art.1 comma 1 del D.Lgs 33/13 definisce il concetto di trasparenza intesa come:” l’accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle Pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. Tale accessibilità viene resa possibile attraverso due forme di Accesso civico: semplice e generalizzato.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, si muovono su binari differenti.

L’ Accesso civico semplice è disciplinato dall’art. 5 comma 1 del D.Lgs 33/2013 e consiste del diritto, esercitabile da chiunque, di accedere a dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

L’ Accesso civico generalizzato è disciplinato dall’art. 5 comma 2 del D.Lgs 33/2013 del d nonché alla ulteriore documentazione detenuta dalla Società (cd. Accesso civico generalizzato) e consiste del diritto, esercitabile da chiunque, di accedere a dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis.

Iter per esercitare il diritto di accesso

RSE ha definito una specifica procedura per esercitare il diritto di accesso.

In particolare, se l’istanza ha ad oggetto dati, informazioni o documenti che la Società è tenuta a pubblicare nella sezione “Società Trasparente” del proprio sito istituzionale (c.d. Accesso civico semplice), la stessa deve essere indirizzata al RPCT, utilizzando l’apposito modulo

(Allegato 1).

In tal caso, la richiesta dovrà essere inoltrata all’indirizzo PEC: trasparenza.rse@legalmail.it.

Invece, se la richiesta ha ad oggetto dati o documenti ulteriori rispetto a quelli che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (c.d. Accesso civico generalizzato) la stessa deve essere presentata all’Ufficio Legale di RSE, utilizzando un apposito modulo (Allegato 2), che dovrà essere inoltrato all’indirizzo di posta elettronica certificata rse@legalmail.it. L’Ufficio Legale, riceve la richiesta di accesso civico generalizzato, la elabora con il supporto delle strutture detentrici del dato, decide sull’ammissibilità o meno della richiesta e in caso di esito positivo invia i dati oggetto di istanza.

Modalità e tempistiche del procedimento

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.

In particolare, nel caso in cui la richiesta riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, la Società, entro il suddetto termine, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risulta già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, al richiedente viene segnalato il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di accesso civico generalizzato l’Ufficio Legale se ritiene l’istanza meritevole di accoglimento, provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

In presenza di soggetti controinteressati, la Società è tenuta a darne comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione all’istanza di accesso. A decorrere dalla comunicazione, il termine di trenta giorni di cui sopra è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la Società provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato, nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, la Società ne dà comunicazione a quest’ultimo e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti d’interesse non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Istanza di riesame in caso di Diniego o Mancata Risposta

Nel caso in cui la Società non intendesse accogliere la richiesta provvederà, entro il termine di trenta giorni, a fornire adeguata motivazione.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso civico generalizzato o di mancata risposta nei termini di legge, l’istante può presentare richiesta di riesame al RPCT (Allegato 3), il quale provvede ad esaminare la richiesta e a decidere nel merito della stessa entro il termine di venti giorni.

Si precisa che in caso di diniego o mancata risposta ad una istanza di accesso civico semplice e quindi relativa ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, è possibile presentare istanza di riesame all’Ufficio Legale di RSE.

Avverso la decisione della Società, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo.

 

Registro degli Accessi

Elenco istanze di accesso civico


Data Ultima Modifica: 07/06/2023 397 accessi alla pagina corrente