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4.4.2-Aggiornamento del quadro legislativo italiano sulle fonti rinnovabili e estensione dei criteri esistenti per la qualificazione degli impianti.

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4.4.2-Aggiornamento del quadro legislativo italiano sulle fonti rinnovabili e estensione dei criteri esistenti per la qualificazione degli impianti.

Recently updated on Aprile 7th, 2021 at 12:33 pm

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un obiettivo prioritario della politica della Commissione Europea perché favorisce la riduzione delle emissioni di CO 2 ed attenua la dipendenza dai paesi produttori di combustibili fossili. A tal fine si segnala che il “White paper for a common strategy” predisposto in sede europea definisce una strategia per arrivare a una quota del 12% a partire da 2010. Per quanto riguarda direttamente le potenzialità dell’Italia si osserva che la produzione di energia elettrica dalle biomasse potrebbe favorire la coltivazione di 250 000 ettari di terreno attualmente incolti. Dalle biomasse si potrebbero inoltre produrre 3 360 000 t/anno di idrogeno che equivalgono a 100 000 GWh di energia elettrica. Dopo aver esposto sinteticamente il contenuto della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, soffermandosi sugli aspetti più interessanti, si passano ad esaminare i riferimenti legislativi più recenti in ambito italiano. Attualmente le disposizioni legislative, che regolano l’uso delle fonti energetiche rinnovabili, sono: – il Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79, – il Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato dell’11 novembre 1999, – il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 marzo 2002, – la Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 42 del 19 marzo 2002, – il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 14 marzo 2003, – il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e – la Legge 23 agosto 2004 n. 239. Di questi dispositivi di legge vengono citate quelle parti che riguardano direttamente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili come, ad esempio, la qualifica degli impianti, l’emissione e la contrattazione dei certificati verdi, richiamando anche l’attenzione sugli aspetti strettamente connessi con le attività tecniche e con la promozione di azioni di ricerca. Viene inoltre sottolineato che il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 include tra le fonti rinnovabili i rifiuti e i combustibili derivati da essi, anche se la loro ammissione pratica è subordinata all’emissione di un provvedimento specifico da parte del Ministro delle Attività Produttive. Si ricorda anche che, parallelamente al meccanismo dei certificati verdi, nel 2003 è stato attivato quello del Renewable Energy Certificate System (RECS), che opera in ambito europeo su base volontaria e a cui hanno già aderito 18 paesi con più di 100 membri. Per dare un’idea della dimensione di questo progetto viene segnalato che attualmente sono in circolazione 32.5 milioni di certificati.

Per completare il quadro normativo italiano viene passata in rassegna la documentazione di riferimento predisposta dal GRTN per la qualifica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Si ricorda che essi sono stati classificati in diverse categorie che includono una vasta classe di sistemi operanti con le tecnologie attualmente disponibili per la produzione di energia elettrica. Il riconoscimento della qualifica di Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili (IAFR) per un impianto deve essere richiesto dal produttore con una apposita domanda inoltrata al GRTN e corredata della documentazione prescritta. Il rapporto contiene infine un capitolo dedicato ad alcune proposte di miglioramento delle procedure da applicare, soprattutto nei casi di co-combustione, che oggi possono dare origine ad ambiguità e contestazioni.

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