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rapporti - Deliverable

Qualificazione di residui di macellazione a fini energetici

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Qualificazione di residui di macellazione a fini energetici

Sottoprodotti di origine animale e derivati come fonte rinnovabile di energia; accesso aimeccanismi di incentivazione; caratteristiche e specifiche ai fini dell’utilizzo energetico

L’attenzione è stata focalizzata su una categoria specifica di materiali residuali – i sottoprodotti di origine animaleo SOA che per obbligo o per scelta sono dichiarati dal produttore non destinabili al consumo umano ed i prodottiderivati da questi derivati attraverso trattamenti o processi di trasformazione – rispetto alla loro valorizzazione come risorsa energetica, in particolare nel contesto ed ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile ai sensi di quanto disposto dal recente DM 6 luglio 2012. L’attività sviluppata ha incluso in primo luogo un verifica delle informazioni e dei dati disponibili percaratterizzare la dimensione nazionale di produzione, trasformazione e utilizzo di SOA e derivati. E’ stato quindi affrontato l’aspetto della caratterizzazione di SOA e derivati ai fini dell’utilizzo energetico. L’analisi sviluppata neha identificato la natura di combustibile completamente, ma in alcuni casi anche parzialmente biodegradabile; neha evidenziato, laddove già disponibili, le specificazioni richieste per l’utilizzo energetico e raccolto gli elementiderivabili dalla letteratura (reference value) inerenti le principali proprietà chimico-fisiche di interesse ai fini diquesto specifico uso. Una parte abbastanza consistente dell’attività è stata centrata sull’incentivazione dell’energia rinnovabile prodotta in impianti di combustione e a biogas alimentati con SOA e derivati, alla luce del DM 6luglio 2012. In tal senso è stata sviluppata un’analisi comparata dei disposti del DM 6 luglio 2012 e della normativa di settore prima citata (Regulation EC 1069/2009 e Commission Regulation EU 142/2011 inparticolare) cui esso si richiama, finalizzata ad esplorare e tentare di dare un contributo, nei limiti del possibile, alchiarimento interpretativo o alla mesa in luce di aspetti che a nostro avviso hanno un effetto per nulla irrilevante sulla materia disciplinata dal DM 6 luglio 2012. Nella definizione dell’incentivo spettante gioca sicuramente unruolo consistente l’identificazione del “combustibile” trattato nell’impianto (di combustione, per la produzione dibiogas) come rifiuto o sottoprodotto e sotto questo profilo sussiste più di una possibilità interpretativa dei disposti legislativi che fanno capo alla materia in oggetto. Ma, per lo stesso motivo, sono poi coinvolti, sul piano operativo,anche altri aspetti che afferiscono all’ammissibilità al trattamento energetico dei diversi materiali, alla tracciabilitàdei flussi di questi o all’autorizzazione degli operatori e degli impianti che ne effettuano il trattamento energetico.

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